Bilancio preventivo e consuntivo

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 1 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Il Bilancio di previsione è uno degli strumenti fondamentali di programmazione e controllo dell’ente, è un documento annuale di previsione deliberato in pareggio complessivo tra entrate e uscite. È corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

Il rendiconto della gestione è il documento predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro il 30 aprile dell’anno finanziario successivo a quello cui si riferisce, nel quale sono certificate le entrate e le spese sostenute dall’ente nell’esercizio finanziario precedente e con cui avviene la dimostrazione dei risultati. Comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio consuntivi. Costituisce allegato al rendiconto la relazione dell’organo esecutivo.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell’ente.

Il DUP deve essere redatto e approvato prima del Bilancio perché ne detta le linee guida. La legge prevede che ogni anno sia approvato e pubblicato entro il 31 luglio il DUP per il triennio successivo.

Dati di bilancio direttamente dal gestionale

Ultima modifica: 19 Agosto 2024, 17:55