Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Art. 47 – Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

               

L’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, e la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’amministrazione interessata, a carico dei componenti degli organi di indirizzo politico responsabili della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 del medesimo decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.
Ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 47, competente all’irrogazione di tale sanzione è l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha disciplinato la materia con proprio Regolamento, adottato il 16 novembre 2016 e pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016.
A seguito della notifica dei provvedimenti sanzionatori definitivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comune di Porlezza provvede alla pubblicazione in questa sezione.
La sanzione di cui all’art. 47, comma 1, del suddetto Decreto Legislativo si applica inoltre anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo.

Ad oggi non ci sono sanzioni.

Ultima modifica: 14 Maggio 2026, 12:25